STATUTO DELL'ASILO INFANTILE "G.B. ZANELLA"
Premessa
Il
principesco Arcivescovile Asilo Infantile, “Mons. G.B. Zanella” venne
fondato dal Rev. Mons. Giovan Battista Zanella, e aperto il giorno 11
agosto 1841. L’istituzione, intestata già proprietà personale del
fondatore è intitolata al suo nome da molti anni, cioè dalla sua morte
avvenuta in Trento il 23 dicembre 1883.
Il
fondatore e proprietario con atto di ultima volontà di data 25 aprile
1878 legava al Vescovo pro tempore di Trento o a chi per lui
(l’ordinario P.V.) il patrimonio da sé destinato a provvedere la sua
scuola infantile, perché essa continuasse a bene dei fanciulli.
Art. 1 - Costituzione
E'
costituito l'Associazione senza fini di lucro 'Asilo Infantile G.B.
Zanella" con sede in Trento, p.zza L. Da Vinci, n.1, rimanendo
inalterata la proprietà come citato in premessa.
Art. 2 - Scopo
Scopi dell'Associazione sono:
- favorire il pieno e armonico sviluppo dello personalità del bambino per una sua educazione integrale, nel rispetto del primario dovere-diritto dei genitori dí educare ed istruire i figli, secondo i principi della concezione cristiana della vita;
- diffondere e promuovere una cultura educativa rispondente ai bisogni materiali e spirituali, ai valori, alle tradizioni e alle prospettive della comunità e della più ampia società civile;
- promuovere la "scuola autonoma della comunità" come realtà sociale ove si svolge la personalità umana e quindi come principio regolativo delle scuole dell'infanzia, interpretando e diffondendo la cultura dell'autonomia, della partecipazione e delle realtà associative;
- provvedere ai compiti e alle funzioni per la gestione della scuola dell'infanzia nel quadro delle normative vigenti.
Art. 3 - Rapporti
L'Associazione
aderisce alla Federazione provinciale delle Scuole materne, di cui
accetta lo Statuto e l'Ordinamento. La gestione della scuola deve
avvenire comunque nell'osservanza delle disposizioni della L.P.
21.3.1977 n. 13, della L.P. 15.11,1988 n.34 e del Regolamento
concernente il contratto tipo di cui al D.P.G.P. 4.6.1984 n.
11-6/Legisl. e loro successive modificazioni.
Art. 4 - Iscrizioni e frequenza
La scuola accoglie tutti i bambini per i quali venga richiesta l'iscrizione, secondo quanto stabilito dalla legge.
Per l'iscrizione, la frequenza, i servizi di mensa e di trasporto valgono le disposizioni di legge vigenti.
Potranno essere accolti anche altri bambini, compatibilmente alla disponibilità dei posti.
Art. 5 - Mezzi
I mezzi per ottenere lo scopo sono:
- il patrimonio mobiliare e immobiliare della scuola;
- le quote sociali;
- lasciti, legati, donazioni, a favore della Scuola dell'infanzia che saranno accettati dal Consiglio Direttivo;
- i finanziamenti pubblici.
Art. 6 - Soci
Sono soci di diritto:
- la Parrocchia di S. Maria Maggiore di Trento, nella persona del Parroco protempore;
- due rappresentanti della Parrocchia di S. Maria Maggiore di Trento, nominati dal Parroco.
Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che abbiano reso alla scuola o alla Parrocchia servigi o prestazioni di rilievo.
La
qualità di socio benefattore si acquista dietro versamento di uno quota
sociale, la cui quantificazione è annualmente deliberata del Consiglio
Direttivo, con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri
componenti.
Art. 7 - Diritti e doveri dei soci
Ogni
socio ha i diritti che gli sono attribuiti dallo Statuto ed il dovere
di contribuire al buon andamento dell'Associazione uniformandosi alle
deliberazioni degli organi sociali, dì cui, se chiamato, è tenuto ad
accettare le cariche.
Art. 8 - Organi
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
Le cariche sociali sono gratuite.
Art. 9 - Comitato di Gestione
Per
ogni Scuola materna è istituito il Comitato di Gestione cui spettano le
attribuzioni espressamente previste dalla Legge provinciale 21 marzo
1977 n. 13 e successive modificazioni.
Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea
generale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta
ordinaria almeno una volta all'anno ed in seduta straordinaria su
richiesta di un quinto dei soci o dello stesso Consiglio Direttivo.
Partecipano con diritto di voto anche i membri del Consiglio Direttivo in carica.
Le
riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente
dell'Associazione, che all'inizio di seduta proporrà la nomina di un
segretario e di due scrutatori.
L'Assemblea
è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza dei soci, tenuto conto delle eventuali deleghe.
In
seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita trascorsa
almeno un'ora dalla primo con qualsiasi numero di presenti.
E' ammesso la partecipazione per delega da socio ad altro socio: ogni socio non può avere più di una delega.
Art. 11 - Attribuzioni dell'Assemblea
All'Assemblea spettano le seguenti attribuzioni:
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare entro 4 mesi il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale della scuola coincidente con l'anno scolastico, che inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo;
- nominare i membri elettivi del Consiglio Direttivo ad ogni rinnovo dello stesso;
- approvare le relazioni del Consiglio Direttivo;
- apportare le modifiche allo Statuto sociale;
- decidere sulla scioglimento dell'Associazione, solo qualora fosse divenuto impossibile il conseguimento dei fini statutari.
Art. 12 - Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto di n. 7 componenti:
- il Parroco protempore o suo delegato;
- due membri della Parrocchia di S. Maria Maggiore di Trento nominati dal Parroco;
- n. 4 soci eletti dall'Assemblea;
Il Consiglio dura in carico tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.
Eventuali surroghe avvengono per i membri elettivi secondo l'ordine dei voti ottenuti in sede di elezione assembleare.
Il
Consiglio ha facoltà di cooptare, senza diritto di voto, persone
competenti in grado di contribuire alla migliore funzionalità degli
organi e del servizio scolastico.
Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta:
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-economo;
- accettare i soci e fissare l'ammontare delle quote sociali e il termine per il loro versamento;
- attuare i deliberati dell'Assemblea;
- accettare lasciti, legati, donazioni;
- curare l'amministrazione dell'Associazione e la gestione del servizio scolastico, provvedendo alla manutenzione dei beni mobili ed immobili, all'acquisto, conservazione e rinnovo dí attrezzature e arredamento, garantendo l'idoneità igienica e didattica dei locali della scuola;
- compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- assumere il personale insegnante e ausiliario, con trattamento economico e giuridica secondo le norme di legge;
- vigilare sul rispetto nell'azione educativa della scuola, dei principi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- organizzare il servizio mensa adottando le tabelle dietetiche predisposte dalla Federazione provinciale delle Scuole materne secondo le indicazioni della Giunta provinciale;
- decidere l'ammissione gratuita o agevolata dei bambini di famiglie in disagiate condizioni economiche;
- provvedere agli adeguamenti normativi secondo le indicazioni degli organi previsti dalla vigente legislazione e dal patto federale;
- curare il regolare funzionamento didattico e amministrativo della scuola, fatte salve le competenze del Comitato di Gestione;
- esaminare le proposte che pervengono dal Comitato di Gestione in materia di suo competenza;
- vigilare sul regolare funzionamento dei Comitato di Gestione invitandolo ad eliminare le cause di irregolarità, provvedendo a scioglierlo per gravi e persistenti irregolarità o per mancato funzionamento promuovendo le operazioni per la sua costituzione.
Art. 14 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
Le
riunioni del Consiglio si tengono di norma a scadenza bimestrale e ogni
qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità. La seduta è valida
quando sono presenti almeno n. 4 consiglieri.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ad. 15 - Assenze e dimissioni
L'assenza ingiustificato e continuativo per tre sedute determina la decadenza da consigliere.
In
caso di dimissioni dell'intero Consiglio spetta al Presidente di
convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci, cui compete il diritto
di accettare o respingere le dimissioni e il dovere di procedere
eventualmente al rinnovo del Consiglio.
Nell'impossibilità
di indire la nuovo Assemblea la Federazione provinciale delle Scuole
materne nominerà un commissario con il compito di convocare regolare
Assemblea nel più breve tempo possibile.
Art. 16 - Attribuzioni del Presidente
il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e ne ha la firma sociale.
Spetta al Presidente:
- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e attuarne le decisioni;
- dirigere l'attività sociale, coordinando l'esercizio delle competenze dei singoli organi;
- riferire sull'attività sociale e sul servizio scolastico al Consiglio periodicamente e, su mandato del Consiglio, all'Assemblea dei soci;
- tenere rapporti con autorità, enti pubblici e verso terzi;
- adottare provvedimenti urgenti sottoponendoli poi a ratifica del Consiglio Direttivo.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 17 - Attribuzioni del Segretario-Economo
Il
segretario-economo cura l'attività amministrativa e contabile
dell'Associazione, ne risponde personalmente al Presidente e al
Consiglio Direttivo.
In
particolare attende alla redazione dei verbali del Consiglio Direttivo,
alla tenuta dei libri contabili, allo formalizzazione amministrativa
degli adempimenti necessari relativi all'acquisto e alla manutenzione
degli arredi e delle attrezzature scolastiche, alla custodia degli atti,
dei registri e dell'archivio sociale e ad ogni altro adempimento
delegato per la formale conduzione amministrativa dell'Associazione e
della scuola.
E' facoltà del Presidente delegare al Segretario-economo la tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti della scuola.
Art. 18 - Variazioni dello Statuto
Eventuali
variazioni del presente Statuto, sentita la Federazione, sono da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea convocata con avviso scritto.
L'Assemblea potrà validamente deliberare le proposte variazioni con
l'approvazione dei due terzi degli aventi diritto al voto.
Art. 19 - Controversie
Eventuali
controversie statutarie tra soci verranno inappellabilmente definite
dal Consiglio Direttivo, quelle tra soci e Consiglio Direttivo saranno
sottoposte al giudizio dell'Assemblea generale.
Art. 20 - Scioglimento
In
caso di scioglimento dell'Associazione e conseguente chiusura della
scuola il patrimonio passerà alla Curia Arcivescovile di Trento con
l'obbligo di destinazione ad opere di educazione o assistenza o od altra
scuola materna che venisse eretta a mente del presente Statuto.
Letto, discusso ed approvato nell'Assemblea dei soci del 24 giugno 1999.